01/07/2014

Diritto alla Vita e paradossi giuridici

Pubblichiamo in due puntate -la seconda sarà on line domani- un’interessante analisi condotta dal Dott. Giorgio Sarogni tra diritto e biologia, intrecciando le evidente scientifiche con i principi generali del diritto.

Nella riflessione vengono evidenziati i paradossi e le incongruenze attuali di un sistema giuridico che non contempla ancora il riconoscimento dello status di soggetto (non oggetto) di diritto l’uomo dal suo concepimento.

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Un’antica saggezza, espressa dal ben noto “natura non facit saltus”, trova moderna conferma scientifica anche nella stessa vita umana che inizia, analogamente a quella di altri esseri viventi, con la fecondazione e procede poi senza soluzioni di continuità.

L’embrione può essere definito, con richiamo alla normativa tedesca, come “ la cellula ovarica umana che, dal momento della fusione dei nuclei, sia in grado di svilupparsi”. Dall’inizio del terzo mese di vita l’embrione viene normalmente chiamato “feto”.

Anche in relazione ai primissimi momenti di sviluppo parlare di “progetto” è scorretto: progetto è fase che precede sempre la “produzione” e quindi anche la “riproduzione”. La continuità del processo vitale è assoluta ed è dimostrata anche dalle funzioni matematiche che lo descrivono; tipicamente l’accrescimento cellulare con il suo andamento stupefacente: da due a miliardi di cellule.

A questa fondamentale continuità di processo corrisponde una fondamentale “continuità giuridica”. Le norme giuridiche, infatti, possono legittimamente stabilire

partizioni convenzionali quali la maggiore età (16, 18, 21 anni), l’età pensionabile ecc., ma non possono certo intervenire sul diritto alla vita. Una società civile il diritto alla vita non lo conferisce, né lo attribuisce, semplicemente lo riconosce. Dal momento in cui la scienza riconosce la presenza di una nuova vita in grado di svilupparsi, da quel  momento,  parallelamente, la legge non può non riconoscere il diritto alla vita con i suoi corollari di tutele (integrità fisica, salute, ecc.).

Diverso è il diritto alla vita dall’acquisizione della capacità giuridica, che è altro tema.

Questa semplice lettura è in linea con un principio fondamentale, tutt’altro che esoterico, il principio di uguaglianza (égalité) di provenienza dall’illuminismo.

Recepito anche dalla costituzione italiana (art. 2-3), ma forse non con adeguata chiarezza. All’art. 3 si traduce in parità formale e sostanziale, cui si affianca “l’imperativo” della ragionevolezza, in funzione della diversità di situazioni ed anche come limite alla discrezionalità del legislatore.

Il principio di uguaglianza garantisce anche il permanere nel tempo dei diritti fondamentali che rimangono identici in capo allo stesso individuo. Così, nell’ambito di una stessa vita,  non può essere “ragionevolmente” individuato un periodo di “serie B” ed uno di “serie A”, o viceversa. Non vi possono essere né promozioni, né retrocessioni in relazione ad un diritto come quello alla vita.

E’ importante domandarsi: se concettualmente riducessimo l’embrione a semplice “oggetto di diritto”, (oggetto di possibile congelamento, sperimentazione, o semplice, brutale eliminazione ) come potremmo poi spiegarne il mutamento a “soggetto di diritto” al trascorrere del tempo ( 9 mesi al massimo, salvo congelamento) ?  Trasformazioni da “oggetto” a “soggetto” di diritto non sono contemplate in uno stato civile.  Esempi del genere si riscontrano a proposito degli schiavi affrancati e del …cavallo di Caligola.  Per chi ama le fiabe c’è Pinocchio.

Altre osservazioni si possono dedurre dalla vita quotidiana. Già in tempi lontani la civiltà contadina prendeva importanti decisioni riguardanti la sua stessa sopravvivenza, con riferimento al futuro. Basti pensare al ciclo delle stagioni, alla fecondità dei suoli e degli animali, ecc.  Era anche possibile vendere i frutti del suolo con largo anticipo in funzione dei raccolti stimati.   Nella società odierna l’importanza del futuro è molto più evidente. Tutte le decisioni importanti sono calibrate  sul futuro. Il mutuo per la casa viene chiesto ed erogato anche in mancanza di denaro, ma in funzione dei redditi futuri, il funzionamento di banche ed assicurazioni, il valore aziendale che deriva dall’attualizzazione dei profitti futuri.

A livello personale: l’assunzione, il matrimonio, il testamento. Gli esempi sono innumerevoli. Persino il biglietto della lotteria viene tenuto in gran conto, nonostante le possibilità di vincita siano molto ridotte.. Da questi esempi così disparati si evince

che il futuro entra prepotentemente in tutte le decisioni importanti e dà un po’ la misura di tutte le cose. Perché non dovrebbe essere così anche per l’embrione col suo futuro di figlio e di uomo o donna?

La speranza di vita

Dante, con i versi “ nel mezzo del cammin di nostra vita…” ci fa partecipi, tra l’altro,

del concetto di vita attesa, presente nell’uomo già da epoca remota, nonostante l’elevata precarietà del vivere.

L’idea di vita attesa è espressa, con moderna lettura, in termini quantitativi, dal concetto “speranza di vita”. Speranza di vita indica il numero di anni che restano da vivere in media ad un individuo di una certa fascia d’età, appartenente ad una data popolazione.

La speranza di vita alla nascita coincide con la durata media della vita che, come sappiamo, nei paesi sviluppati supera ampiamente i 70 anni ed è tra l’altro, anche in Italia, in continuo aumento, al ritmo stimato di circa 1 anno ogni 4 trascorsi. Può essere rappresentata anche come funzione matematica che inizia con l’inizio della

vita, con un valore stimato attribuito ad ogni singolo individuo, in un dato momento.

Ogni essere umano ha una propria speranza di vita che l’accompagna lungo tutto il percorso della sua esistenza, da quando è nella fase di prima formazione fino all’inevitabile declino.

E’ importante osservare che tale speranza è rilevante fin dalle prime fasi e che nel periodo compreso tra il 2° e 3° mese è già confrontabile con quella di un adolescente o di un bambino, con stima tra 60 e 80 anni di vita attesa.

IL DIRITTO ALLA VITA  precede “naturalmente” ogni altro diritto ed ha un suo preciso contenuto che si traduce nella necessità di tutela della speranza di vita dell’essere umano, in qualunque periodo della sua vita si trovi, compresi i periodi di maggiore fragilità.

E’  molto pesante riflettere sul concetto che uccidere non significa altro che azzerare la speranza di vita di un essere vivente, privandolo del proprio futuro.

Le considerazioni precedenti, esposte a livello di sintesi, si basano su osservazioni non su opinioni. La storia insegna come, in generale, importanti violazioni dei diritti umani si presentino, di volta in volta, anche con l’aspetto accattivante della modernità, del progresso, della comodità. La democrazia garantisce libertà di opinione, ma un’opinione può legittimamente diventare diritto o cancellazione di diritto, solo se supportata da osservazioni che, comunque e sempre, rispondano al principio di uguaglianza ed all’imperativo della ragionevolezza.

Dal punto di vista scientifico, nonostante la molteplicità degli interessi in gioco possa

depistare, la ragione conduce ad una conclusione unitaria, cioè alla legge di continuità del processo vitale.

Dr. Giorgio Sarogni

 

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