09/06/2016

Matrimonio gay: non è un diritto, dice la CEDU

La CEDU ha confermato all’unanimità che non esiste un “diritto” al matrimonio gay.

La Corte ha pronunciato la sua decisione nel caso Chapin e Charpentier vs. Francia (n ° 40183/07).

Si trattava dell’annullamento da parte dei giudici francesi del “matrimonio Bègles” celebrato nel 2004 tra due uomini, in violazione del diritto francese.

Con questa decisione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ricorda, all’unanimità, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non include il diritto al matrimonio gay, né nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) né nell’ambito del diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 12).

Questa nuova decisione conferma tutta una serie di sentenze passate, notando in particolare che:
– La questione del matrimonio gay è “regolata dalle leggi nazionali degli Stati contraenti” (§ 36, Schalk e Kopf contro l’Austria, n. 30141/04).
– “L’articolo 12 sancisce il concetto tradizionale di matrimonio come unione di un uomo e una donna” e “non impone ai governi di legalizzare il matrimonio gay” (§ 36, Gas e Dubois contro la Francia, n. 25951/07, § 66);
– L’articolo 12 “non può essere interpretato nel senso di imporre un tale obbligo [di legalizzare il matrimonio gay] agli Stati contraenti.” (Hämäläinen vs. Finlandia [GC], n ° 37359/09, e Oliari et al. Italia, n ° 18766/11 e 36030/11), e quindi riconosce la possibilità che la legge statale ponga un limite al diritto di sposarsi (§ 39);
– Quanto al diritto al rispetto della vita privata (garantito dall’articolo 8) e al principio di non discriminazione (articolo 14), “gli Stati restano liberi (...) di non riconoscere altro matrimonio che quello eterosessuale e (...) hanno massima libertà di decidere l’esatta natura di eventuali riconoscimenti legali di altri tipi di unioni” (Schalk e Kopf, § 108, e il Gas e Dubois, § 66) ;
– Gli Stati “godono di ampia discrezionalità di decidere l’esatta natura dello stato conferito da altri riconoscimenti legale per le coppie dello stesso sesso, e le differenze di questi legami con i diritti e i doveri che scaturiscono dal matrimonio” ( § 51).

Redazione


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