28/03/2013

Ombre eugenetiche

Con la sentenza 7269/13 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già consolidato negli ultimi anni, cioè la possibilità per la donna di ottenere un risarcimento del danno nel caso in cui il medico, a seguito di errata diagnosi circa l’individuazione delle malformazioni del feto, abbia sottratto alla madre la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza.
La questione senza dubbio è afferente alle più diverse discipline, vertendo dall’ambito del diritto civile (malpractice medica e responsabilità – contrattuale o extracontrattuale – del personale medico-sanitario), a quello del diritto costituzionale (diritto alla salute, diritto all’integrità psicofisica, diritto alla autonomia nell’esercizio della professione in genere e di quella medica in particolare), e, in certe estreme ipotesi, anche a quello del diritto penale.
Prescindendo dai vari orientamenti dottrinali che in ciascuna di queste dimensioni possono rinvenirsi, esulando dalle diverse difficoltà di specie afferenti a ciascuna delle predette dimensioni del diritto, evitando di scendere nelle oscure profondità delle questioni più stringenti del diritto positivo, non ci si può esimere da alcune considerazioni di carattere biogiuridico che consentano al meglio di rilevare almeno le principali problematiche di una simile decisione giurisprudenziale.
Uno studioso puro di diritto civile chiuderebbe tutta la faccenda asserendo che è stata accertata la responsabilità del medico per una cosiddetta wrongful diagnosis (diagnosi erronea) per cui il risarcimento è dovuto senza ombra di dubbio.
Tutto giusto, ma alquanto parziale, poiché questa analisi si ferma alla superficie della questione, limitandosi, per l’appunto, ad una mera ricognizione civilistica.
Senza dubbio ogni imperizia, negligenza o imprudenza comporta una responsabilità del medico, ma il problema è chiedersi quale tipo di diritto della donna sia stato violato nel caso di specie, cioè nel caso sopra deciso dalla Corte di Cassazione.
Se si reclama la protezione del diritto della donna ad una completa informazione, cioè al suo diritto al consenso informato che, come statuito dalla Corte Costituzionale, si costruisce come fondato per un verso sul diritto all’autodeterminazione e per altro verso sul diritto alla salute, la problematica sembra risolversi automaticamente e senza gravi conseguenze sul versante tanto giuridico che etico.
Ciascuno, infatti, ha il diritto (che si specchia nel corrispondente dovere del medico) di conoscere la propria condizione di salute nel modo più completo, esatto ed esaustivo, soprattutto nell’ottica di quella insostituibile relazione etica, attingente nel modo più autentico il rapporto medico-paziente, che contraddistingue l’alleanza terapeutica, oggi sempre più ingiustamente vituperata.
I nodi vengono al pettine se, oltre il semplice consenso informato, si presume che ad essere tutelato sia il cosiddetto “diritto all’aborto” della donna.
In primo luogo, infatti, occorre ricordare che il diritto all’aborto in quanto tale non esiste, proprio a livello normativo, in quanto la legge 194/1978 di per sé non contempla un tale diritto, ma semmai la facoltà della donna di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza come estrema ratio in presenza di determinati requisiti, primo fra tutti la eventuale lesione alla propria integrità psico-fisica che possa derivare dalla gravidanza medesima.
A ciò aggiungasi che la Cassazione ritenendo risarcibile il danno derivante da errata diagnosi non in quanto tale, ma perché limitante il diritto della donna ad interrompere la gravidanza in caso di malformazioni del feto, sembra non aver tenuto conto del tenore generale dell’ordinamento italiano che non contempla operazioni abortive per finalità eugenetiche, addirittura contraddicendo se stessa, posto che un’altra pronuncia della stessa Cassazione aveva già esplicitamente stabilito che « non esiste nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico » (Cass. n. 14488/2004).
Riconoscere, infatti, che la donna possa ricorrere ad IVG in caso di malformazione del feto, senza che queste malformazioni siano causa di lesioni all’integrità psico-fisica della donna come richiesto dalla legge 194/1978, significa ignorare la lettera e lo spirito della stessa legge ed ammettere una interpretazione aberrante della medesima, legittimando una operazione di carattere palesemente eugenetico, cioè illegale ed illecita, giuridicamente ed eticamente.
Se la legge 194/1978 può e deve essere oggetto di discussione per i legittimi dubbi bioetici che pesantemente trascina su di sè, sicuramente deve essere difesa da interpretazioni giurisprudenziali fuorvianti, come quella in oggetto, che ne possano far lievitare la portata stravolgendone la già dubbia sostanza e le finalità.
La tematica è ovviamente ancor più complessa, venendo da lontano, cioè dalle influenze giuridiche del mondo anglosassone.
Negli ultimi decenni, infatti, le Corti straniere, soprattutto statunitensi, nell’ambito delle cosiddette actions for torts (azioni per illeciti civili), hanno acconsentito a tutta una serie di risarcimenti dovuti per ipotesi quanto mai dubbie se passate al vaglio critico di una severa indagine gius-filosofica che non sottometta le ragioni del diritto ai soprusi dell’ideologia o ai vantaggi dell’economia.
Se dapprima, infatti, erano stati ipotizzati risarcimenti, condivisibili, per la cosiddetta wrongful diagnosis e per la wrongful therapy, con il tempo si è affermata anche la risarcibilità, giustamente causa di forti perplessità, per la wrongful conception (concepimento indesiderato), per la wrongful pregnancy (cioè gravidanza indesiderata), per la wrongful birth (cioè nascita indesiderata) e anche perfino per la wrongful life (cioè vita indesiderata), giungendo addirittura, come in Francia, persino alla risarcibilità del cosiddetto “diritto di non nascere” (contraltare diverso del cosiddetto “diritto di morire”).
E’ evidente che il caso qui in esame come giudicato dalla Cassazione citata all’inizio si inserisce nell’ambito di uno stravolgimento della cultura giuridica che ai paradigmi di una assiologia fondata sull’ontologia e sulla dignità della persona sostituisce i parametri del pensiero utilitarista, cioè della mera contabilità.
Non resta che prendere tristemente atto che se un tempo la vita era considerata un valore in sé (e come tale indisponibile) oggi, anche grazie allo scellerato avallo di alcune Corti, è essa stessa divenuta suscettibile di valutazione economica.
L’essere umano è diventato, cioè, un prodotto da codice a barre, e con somma preoccupazione, sopratutto in periodi come quello attuale di acuta crisi pecuniaria e culturale, ci potrebbe essere qualcuno disposto a non pagare certi alti prezzi, non importando, purtroppo, che il costo potrebbe essere quello della stessa vita umana.

di Aldo Vitale

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