10/11/2018

Alle madri che non lavorano 1000 €: una proposta del PdF

La Costituzione italiana, come molti sanno, all’art.71, secondo comma, prevede che il popolo, raccogliendo 50.000 firme, possa presentare proposte di legge al Parlamento: di questa norma si avvale il Popolo della Famiglia per introdurre il “reddito di maternità”.

Hanno presentato in Cassazione la proposta e da quando questa sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale decorreranno  180 giorni entro i quali il PdF raccoglierà le cinquantamila firme necessarie per la presentazione del testo alle Camere.

Si propone un assegno di 500 Euro al mese per i primi otto anni di vita del bambino, che ricominciano alla nascita di ogni figlio, se la donna è cittadina italiana, non lavora e non ha altri redditi.

L’assegno diventa vitalizio se il figlio è disabile oppure se è il quarto.

Molte donne sono costrette a lavorare per far quadrare il bilancio familiare. Poi però tocca spendere centinaia di euro ogni mese per asili nido, e baby sitter. A conti fatti, 1.000 Euro non sono così pochi. E in tempi in cui l’autodeterminazione  e la scelta  sono divantati un dogma, dare la possibilità di scegliere liberamente di non lavorare a chi liberamente vuol fare la madre ci sembra ineccepibile.

Inoltre, i 1,000 Euro (netti, non tassabili) possono essere un aiuto consistente nel caso in cui la disoccupazione della donna sia involontaria.

Questo il testo della proposta di legge

Istituzione dell’indennità di maternità per madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare

Articolo 1. Si istituisce l’indennità di maternità per madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare. Tale indennità, pari a dodicimila euro annui netti privi di carichi fiscali o previdenziali, è riconosciuta su richiesta da avanzare presso il Comune di residenza, alle donne madri cittadine italiane. La richiesta dell’indennità di maternità può essere avanzata dalle aventi diritto entro quindici giorni dalla nascita di un figlio (o figlia) o dalla sentenza di adozione che riconosce una maternità adottiva. Per ogni bambino può essere prodotta unicamente una domanda da una sola donna. Tale donna otterrà l’indennità di maternità per i primi otto anni di vita del figlio in assenza di altri redditi o impegni lavorativi, scegliendo dunque di dedicarsi in via esclusiva alla condizione di madre lavoratrice nell’ambito familiare con particolare riguardo alla cura dei figli. In caso di assunzione di impegni lavorativi esterni alla cura familiare, l’indennità di maternità si interrompe. La durata di otto anni riparte alla nascita di ogni figlio. Alla nascita del quarto figlio l’indennità riconosciuta alla madre diventa vitalizia. L’indennità è vitalizia anche in caso di nascita di figlio disabile, sempre in occorrenza del pre-requisito della attività esclusiva di lavoro di cura familiare scelto dalla donna madre. Per l’indennità di maternità sono stanziati 3 miliardi annui dal fondo della presidenza del Consiglio per la famiglia e le pari opportunità nel triennio 2020-2022.

Francesca Romana Poleggi

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