24/06/2018

Embrioni congelati: a Malta vince la legge del più forte

Il Parlamento di Malta approva, con 34 voti favorevoli e 27 contrari, un nuovo emendamento all’Embryo Protection Bill, la legge (dal titolo ormai ironico) sulla protezione degli embrioni, trasformata di fatto nella legge sullo sfruttamento degli embrioni congelati.

Fino ad ora la legge maltese consentiva, alle coppie che avessero fatto ricorso alla fecondazione artificiale, di “produrre” fino a un massimo di due embrioni e imponeva d’impiantarli entrambi nell’utero. Con questa modifica aumenta il numero di ovuli che è possibile fecondare (fino a cinque), ma resta invariato l’obbligo di impiantare solo due embrioni, con la conseguenza che i soprannumerari saranno congelati. Si apre così la strada anche all’“adozione” di embrioni crioconservati.

La nuova legge, inoltre, aprirà la fecondazione artificiale anche alle coppie omosessuali e ai single, e introdurrà la possibilità di vendita dei gameti da parte dei “donatori”; è stata infatti rimossa una clausola, presente nella versione iniziale del documento, che vietava esplicitamente la surrogazione lucrativa.

I membri del partito nazionalista, all’opposizione, hanno votato contro all’unanimità, e il loro leader, Adrian Delia, ha dichiarato che il suo partito è contrario a qualunque provvedimento sia in grado di condurre alla distruzione della vita umana: questa legge – ha detto – «ha spogliato la società della sua umanità… È una legge che crea ineguaglianza prima della nascita, e che sta distruggendo il concetto di famiglia e la struttura della società a tal punto che un domani non le riconosceremo più».

I movimenti pro-life hanno già avviato le procedure per impugnare il documento, invocando la violazione dell’art. 33 della Costituzione di Malta e l’art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che tutelano il diritto alla vita di ogni persona (gli embrioni congelati sono persone la cui vita è impedita di evolvere e, in caso di impianto successivo, privati dei loro genitori biologici ed esposti a seri rischi di salute…).

Il problema, osserviamo noi, è che quelle richiamate sono disposizioni in gran parte “simboliche” o, come si dice in termini tecnici, “norme in bianco”, la cui portata effettiva può essere desunta solo dal combinato disposto con altre norme del sistema. Fuor di linguaggio giuridico: finché il concetto di vita non è definito in modo chiaro, a livello costituzionale, occorre sempre fare riferimento alle altre sedi dell’ordinamento giuridico che stabiliscono in concreto i limiti della tutela accordata (ovvero: a partire da quale momento, fino a quale momento, e in quali circostanze la vita umana è sempre intangibile).

In definitiva, se alla parola “vita” manca la specificazione «dal concepimento alla morte naturale», la forza politica di turno avrà sempre mano libera nell’escludere determinate categorie di persone dalla protezione incondizionata di questo diritto. E il discorso, ahinoi, non vale solo per Malta, ma per tutti i cosiddetti “Paesi civili”…

Vincenzo Gubitosi

Fonte:LifeSiteNews

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