17/10/2017

Le leggi ingiuste sono inutili e dannose

Le leggi possono essere “neutre” o hanno sempre un effetto, in positivo o in negativo?

Seppur spesso mossa da buona fede, la strategia del “male minore” risulta però dannosa e perdente. La storia degli ultimi decenni dimostra che non sempre è bene ricorrere alla norma positiva per regolamentare le varie questioni poste sul tappeto. Gli esempi di leggi “fallimentari” sono molteplici.

Quando si introdusse il divorzio in Italia, si previde una procedura piuttosto gravosa, volta comunque a rendere consapevoli della gravità di quella scelta. Col divorzio breve, abbiamo visto come è andata a finire. L’approvazione della legge 194 ha portato a consentire di fatto l’aborto in ogni caso, senza limitarlo ad alcune particolari eccezioni. E, dato in un certo senso ancora più grave, ha creato una mentalità abortista, perché ciò che lo Stato consente e depenalizza tende ad essere assimilato e metabolizzato dalla gente, anche se si tratta di un omicidio. Stesso discorso vale per la fecondazione artificiale.

Queste le leggi già in vigore, ma oggi (l’articolo è del 2015, ndr) bisogna vigilare sull’eutanasia. Molti chiedono di legalizzarla assicurando che verrebbe permessa solo in determinati casi ben individuati, per impedire qualunque genere di abuso. Peccato però che ovunque ciò sia avvenuto si è poi verificato l’esatto contrario. Peraltro, a parte la difficoltà di definire le fattispecie giuridiche in questo settore, occorre rilevare che sempre in questi casi è certo l’effetto slippery slope, ovvero del piano inclinato. Basta aprire una piccola falla nella diga e tutto crolla.

D’altra parte, perché intervenire quando la legislazione vigente è chiara e inequivocabile? Perché fare leggi su leggi? Il nostro Codice Penale, all’art. 580, proibisce l’istigazione al suicidio. Sono inoltre previsti aumenti di pena se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate all’art. 579, ovvero: «minore degli anni diciotto»; «inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti»; «persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, oppure carpito con inganno». «Nondimeno – continua l’art. 580 – se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio». Il principio è quello dell’art. 579: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito». Allo stesso tempo, l’art. 5 del Codice Civile afferma: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una dimi- nuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume». Pur collocato in un contesto normativo privatistico, questo dispositivo esprime un principio generale dell’ordinamento italiano, avente quindi valore di norma imperativa e inderogabile. Ovviamente, da sempre il nostro sistema giuridico prevede attenuanti in determinate situazioni. Questo deve bastare.

Ecco allora che qualsiasi testamento biologico aprirebbe una breccia, proprio come hanno fatto le leggi 194 e 40. Nate con il pretesto di evitare danni maggiori e per regolamentare situazioni caotiche, queste norme hanno trascinato il nostro Paese nella deriva antropologica cui stiamo assistendo. In questi casi, meglio chiudere porte e finestre e non lasciare alcuna fessura aperta. Quando i buoi sono usciti dal recinto, è poi arduo riportarli dentro. Altro che dialogo: non si dialoga col diavolo.

Federico Catani

Fonte: L’articolo è stato pubblicato su Notizie ProVita, giugno 2015, p. 16


AGISCI ANCHE TU! FIRMA LE NOSTRE PETIZIONI

NO all’eutanasia! NO alle DAT!

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.