19/07/2017

Sesso anagrafico: è frutto di una decisione (modificabile)?

A ogni persona, fin dal momento di concepimento, viene “assegnato” un sesso: si è maschio (XY) o si è femmina (XX), tertium non datur. È vero, obietterà qualcuno, ci sono alcune rarissime eccezioni, ma si tratta di situazioni che esulano dalla normalità e che dunque non possono, e non devono, costituire un punto di riferimento.

Il dato di realtà è uno: il sesso è binario e non è frutto di una scelta personale del soggetto (e neanche dei genitori, per quanto possano essi desiderare un “maschietto” o una “femminuccia”). Accanto a questo, tuttavia, dal 13 luglio c’è la sentenza n. 180 della Corte Costituzionale, con la quale si è sancito per la prima volta in Italia che è possibile ottenere la riassegnazione del sesso anagrafico anche senza che si stata effettuata un’operazione chirurgica o trattamenti ormonali di – come si è soliti dire – “cambio sesso”.

Attenzione, già il fatto che fosse possibile cambiare il proprio sesso di fronte alla società grazie a un intervento era sbagliato, perché intimamente la persona rimane fino alla morte appartenente al sesso che gli è stato assegnato fin dalla nascita, piaccia o meno: ogni singola cellula del nostro corpo parla in senso maschile o in senso femminile. Eppure questa sentenza fa un ulteriore passo verso la legittimazione del transgenderismo, condizione che diventa sempre più “raggiungibile”, “accettabile”... e che dunque è destinata a diffondersi. E a decidere è il giudice, ovviamente nel nome del «diritto fondamentale all’identità di genere», che sembra essere diventato il nuovo must nella rincorsa al progresso (meglio: verso il baratro).

La notizia di questa sentenza è importante, ma poche testate ne hanno parlato e l’hanno commentata a dovere. Tra le rare eccezioni troviamo Il Giornale, che spiega come si è arrivati a un pronunciamento di tale portata – andando a ripescare l’iter giudiziario, che vedeva origine nel 2015 a Trento e che ha avuto come figura di riferimento l’ormai noto paladino delle istanze LGBT Alexander Schuster – e che ha dato spazio al magistrato Alfredo Mantovano.

Il vicepresidente del Centro Studi Livatino ha affermato, non senza preoccupazione: «questa sentenza conferma il ruolo del giudice che diventa arbitro della determinazione del sesso di una persona al di là dei dati naturali e originari rispetto all’autopercezione che un singolo ha di sé rispetto al sesso o al genere per usare la terminologia di moda – e rincara – riconoscere tutta questa discrezionalità su un terreno così delicato deve far riflettere. I dati di natura non sono tanti, se mettiamo in discussione se una persona è maschio o femmina figuriamoci poi il resto».

La breccia per la diffusione del transgenderismo è stata dunque aperta: ora neanche più il sesso è un dato certo. Tutto è relativo, tutto è liquido.

Largo al progresso, largo all’impazzimento all’infelicità collettivi.

Redazione

Fonte: Il Giornale


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