12/08/2014

Brevettare gli embrioni?

Il quesito è particolare: si possono brevettare le cellule staminali derivanti da ovociti tramite partenogenesi (quindi senza l’incontro con il gamete maschile)?

La Corte di Giustizia Europea afferma che è diritto di ciascuno Stato non concedere questa possibilità ma la questione è dibattuta e potrebbe esser cavalcata per arrivare a ben altri risultati.

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L’International Stem Cell Corporation (Isc) ha chiesto in Gran Bretagna la brevettabilità di cellule staminali prodotte da ovociti attivati tramite partenogenesi: una divisione cellulare dell’ovocita senza fecondazione con seme maschile. L’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles ha negato il brevetto e la vertenza è approdata sino alla Corte di Giustizia europea. Da qui la domanda: è legittimo secondo le normative europee questo brevetto richiesto dalla Isc?

Nel 2011 la Corte di Giustizia europea nel caso Greenpeace vs Brüstle – che riguardava un brevetto di una possibile cura per il morbo di Parkinson ottenuto tramite l’utilizzo di cellule staminali embrionali – aveva applicato la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea la quale permette la sperimentazione sugli embrioni, anche se per loro letale (il prelievo di cellule staminali dall’embrione comporta la morte dello stesso), a patto che non si voglia brevettare il procedimento.

Quindi sì alla sperimentazione sugli embrioni, no alla vendita delle scoperte così ottenute. L’unica eccezione sta nel caso in cui il brevetto sia utile per la salute e per la vita di altri embrioni. No poi ai brevetti su cellule, tessuti e organi – non si può imporre il copyright su ciò che è un’invenzione di madre natura – sì ai procedimenti su questi materiali biologici escogitati dall’inventiva umana.

Appare dunque chiaro che se quel gruppo di cellule ottenute tramite partenogenesi non sono embrioni, tutti quei paletti prima descritti saltano e dunque si può procedere alla brevettabilità senza problema alcuno, a patto che la commercializzazione della procedura così ottenuta non sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

E dunque come si è espressa la Corte di Giustizia dell’UE su questo caso? Cruz Villalon, dell’Avvocatura generale della Corte, ha redatto un parere – non vincolante per la Corte stessa – dove esprime consenso alla brevettabilità perché non saremmo in presenza di un essere umano allo stadio di embrione – soggetto non brevettabile – ma solo ad un insieme di cellule: «La mera circostanza che un ovulo non fecondato possa avviare un processo di divisione e differenziazione cellulare, analogo a quello di un ovulo fecondato, non basta a considerarlo un embrione umano».

E in effetti la replicazione cellulare indotta da partenogenesi non produce un minuscolo organismo appartenente alla nostra specie, ma un mero aggregato di cellule. L’avvocato però chiarisce che se «tale ovulo viene manipolato geneticamente (ad es. usandolo per una clonazione umana) in modo che possa svilupparsi in un essere umano, esso va considerato un embrione umano e come tale dev’essere escluso dalla brevettabilità».

 

Infine l’avvocato generale precisa che, sebbene i partenoti non siano embrioni e dunque in linea generale brevettabili, ciò non esclude che uno Stato membro possa decidere comunque di non concedere il brevetto su di essi per motivi legati all’ordine pubblico e al buon costume, come abbiamo prima accennato.

Questo ultimo punto è importante perché se è vero che un ovocita stimolato artificialmente a replicarsi non è un essere umano dal momento che ha solo metà corredo cromosomico e non ha tutte quelle caratteristiche biologiche proprie dello zigote, ciò non toglie che giocare a sperimentare e lucrare con i primi mattoni della vita può essere piuttosto pericoloso sotto l’aspetto etico. Da una parte quindi bisogna tenere presente i reali risultati positivi sul piano della ricerca clinica che ci potremmo aspettare da questi brevetti e dall’altro i rischi di possibili derive: dai brevetti sui partenoti a quello sugli embrioni – già oggi oggetto di sperimentazione ma non brevettabile – il passo è breve.

Tommaso Scandroglio

Fonte: Corrispondenza Romana

 

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