02/05/2015

Matrimonio valido inesistente: quando sposi un Lui che diventa Lei

Il professore Tommaso Scandroglio sul sito Corrispondenza Romana, commenta la sentenza della Cassazione che, con un’opera di illusionismo giuridico, riconosce la validità sostanziale di un matrimonio nel quale il marito diventa donna, pur affermando la sua invalidità formale. 

Insomma niente matrimonio, ma tutti i diritti del matrimonio esattamente come se fosse matrimonio. Sa un po’ di presa in giro ma tant’è ... e intanto si prepara il terreno al “matrimonio” omosessuale ...

Questa storia inizia nel 2005 a Bologna quando lui e lei si sposano. Poi lui, di nome Alessandro, “cambia” sesso e diventa all’anagrafe Alessandra. La legge 164/82 prevede in questi casi il divorzio automatico e la cessazione dei rispettivi diritti e doveri coniugali.

Previsione più che logica dato che per il nostro ordinamento giuridico esiste un unico matrimonio, quello contratto tra un uomo e una donna. Ma il fu Alessandro non ci sta e tra corsi e ricorsi arriva sino alla Corte costituzionale la quale nel 2014, nella sentenza n. 170, dichiara che Alessandra/o non è più sposata/o con sua moglie ed aggiunge che il Parlamento deve affrettarsi a tutelare coppie come queste le quali avrebbero tutto il diritto di vedersi riconosciute giuridicamente qualche forma di convivenza registrata a livello amministrativo.

Questo perché, secondo la Corte, le unioni omoaffettive sarebbero tutelate dall’art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti del singolo anche nelle formazioni sociali. Ma per i padri costituenti tale espressione stava ad indicare le associazioni, i partiti politici, le confessioni religiose, etc. e non certo le convivenze, tanto meno quelle omosessuali. Detto ciò, la Consulta ha passato la palla alla Corte di cassazione perché disciplinasse il caso concreto.

I giudici nella sentenza del 26 gennaio scorso (n. 8097/2015), resa nota però solo pochi giorni fa, hanno dichiarato che «da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento».

In buona sostanza si dice: quando erano sposati Alessandro e la moglie avevano tanti diritti, ora che non possono esserlo più hanno perso tutti questi specifici diritti. È un’ingiustizia! Risposta: ma nessuno ha obbligato Alessandro a diventare “Alessandra”. Vuoi “cambiare” sesso? Metti nel conto che tutto non puoi avere e qualcosa perderai. È un pò come se un calciatore cambiasse squadra dove gioca e andasse a militare in un’altra: di certo non potrebbe chiedere che il primo club continui a pagarlo.

Invece i giudici cosa hanno disposto? Hanno affermato che il vincolo matrimoniale tra Alessandro e la moglie è sciolto (però ricordiamoci che per diritto naturale i due rimangono sposati), ma comunque occorre «conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale» fino a quando, così si aggiunge, il legislatore non avrà varato un’apposita norma sulle unioni civili omosessuali.

BludentalLa Corte ha dunque dichiarato illegittima la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei due ricorrenti. La sentenza è un vero e proprio ossimoro giuridico. Si afferma da una parte che il matrimonio non c’è più, ma nello stesso tempo che i due ex coniugi possono vantare i diritti propri di chi è sposato. Formalmente Alessandro e consorte non sono più coniugati, sostanzialmente sì. Su un primo versante i giudici ufficialmente si arrendono all’evidenza giuridica che ex art. 29 della Costituzione il matrimonio è un legame che unisce un uomo e una donna, su un secondo se ne infischiano e trattano una coppia giuridicamente omosessuale come se fosse una coppia di coniugi. Ma il matrimonio dal punto di vista giuridico è un insieme di specifici diritti e doveri e dunque, se ad Alessandra/o e a Tizia riconosco questi peculiari diritti e doveri, agli occhi dello Stato sono coppia sposata.

Difendersi dicendo che formalmente non sono più sposati è cercare di nascondere un’enormità giuridica dietro alla foglia di fico dell’ideologia gender. Banale a dirsi che questa sentenza prepara la strada alla legittimazione del “matrimonio” omosessuale.

Il peccato originale di tutta questa vicenda paradossale sta nelle disciplina normativa che ha legittimato il cambiamento di sesso. Introdotto il principio che Tizio può diventare “Tizia” si entra nel mondo dell’assurdo giuridico e per tutelare il matrimonio occorre inventarsi il divorzio coatto. Insomma è il classico caso in cui la toppa sullo strappo sta peggio dello squarcio stesso.

 Tommaso Scandroglio

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