22/10/2017

Testamento biologico liberticida

La discussione finale della pdl sul testamento biologico è alle porte. Il presidente del Senato Grasso ha detto alla De Biasi che  – se si dimette – si può portare il testo direttamente in assemblea dove si può stroncare l’opposizione (e la democrazia) con un “emendamento canguro” (vedere qui).

Intanto la Commissione Affari Costituzionali aveva avanzato delle proposte di modifica non vincolanti.

Un giurista del calibro di Tommaso Scandroglio su La Nuova Bussola Quotidiana spiega le seddette modifiche proposte dalla Commissione affari costituzionali al disegno di legge sul fine vita: testamento biologico, DAT,  o – meglio di tutti e per essere più chiari – la via italiana all’eutanasia.

Il testamento biologico calpesta la libertà e la professionalità dei medici

«Il termine “disposizioni” dovrebbe mutare in “dichiarazioni” – spiega Scandroglio, ma – in realtà anche se passerà questa modifica il medico dovrà comunque sottostare alle richieste del paziente, anche a quelle di carattere eutanasico. Ce lo dice il combinato disposto di due articoli del disegno di legge all’esame al Senato. L’art. 1 comma 5 permette al paziente di rifiutare l’attivazione della nutrizione e idratazione artificiali, l’interruzione di questi mezzi di sostentamento vitale e di qualsiasi terapia già in essere, comprese quelle salvavita. Il medico non può sollevare obiezione di coscienza in riferimento a queste richieste, infatti il comma 6 dell’art. 1 così recita: “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”». Ed è bene ricordare che per la legge (art. 1 c. 5) il nutrimento e l’idratazione del malato sono “trattamenti sanitari” (rifiutabili con le DAT).

Il testamento biologico deve essere rivisto ogni cinque anni?

«La seconda modifica proposta nel parere prevede una “verifica periodica dell’attualità delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” dichiara Romano. Si pensa ad una obbligatoria verifica quinquennale. Ancora da vedere se le Dat non rinnovate perderanno efficacia giuridica: ma se così non fosse che senso avrebbe obbligare le persone a rivedere le proprie Dat?
A tal proposito è da rilevare che innanzitutto la pratica delle rivedibilità delle Dat, nei Paesi dove è permessa, spesso non viene accolta dai pazienti per il semplice motivo che anche se cambiano idea sulle cure non si accorgono di aver cambiato idea e quindi non sentono l’esigenza di cambiare il contenuto delle proprie Dat (Cfr. R.M. GREADY – P.H. DITTO – J.H DANKS ET AL., Actual and perceived stability of preferences for life-sustaining treatment, in Journal of Clinical Ethics, 2000, 11 (4); S.J. SHARMAN – M. GARR – J.A. JACOBSEN ET AL., False memories for end-of-life decisions, in Health Psychology, Mar. 2008, 27 (2))».
«Le Dat stesse rimangono uno strumento che non attualizza le volontà del paziente ma le congela nel passato. Il parere quindi approva comunque la validità di uno strumento che è invece inefficace per sua natura e che apre a pratiche eutanasiche».

Un miglioramento del testo di legge sul testamento biologico?

«Il parere vorrebbe che fosse il medico a decidere quando nutrizione e idratazione debbano essere considerate terapie e quando mezzi di sostentamento vitale», scrive Scandroglio. E forse «in qualche caso troveremmo un medico che qualificherà idratazione e nutrizione come mezzi di sostentamento vitale e quindi per legge non rifiutabili. Ma il problema di carattere morale sta nel fatto che si otterrebbe questo miglioramento per mezzo di un atto eticamente non accettabile, cioè inserendo nel testo di legge una facoltà moralmente illecita.
Infatti da una parte si permetterebbe al medico di riconoscere la vera natura clinica di idratazione e nutrizione e quindi di qualificarle come mezzi di sostentamento vitale (facoltà lecita), su altro fronte invece si consentirebbe al medico di non riconoscere tale natura e di attribuire ad entrambe la qualifica di “terapie” (facoltà illecita). Ad una facoltà buona si accompagnerebbe una malvagia.»

La pdl sul testamento biologico non è emendabile: la sua ratio è la morte, è una pdl intrinsecamente ingiusta

E’ un po’ come se chi fosse contrario alla pena di morte proponesse una modifica per migliorare le esecuzioni capitali: non più la sedia elettrica, così cruenta, bensì l’iniezione letale. La sostanza non muterebbe.
Si tratta di un antico vizietto di alcuni, e non pochi, politici cattolici: proporre il male minore. Ma il male, seppur minore, mai si può compiere.

Il testamento biologico non tiene conto della libera volontà del paziente, del medico, dei minori e dei disabili!

«La volontà del paziente incosciente potrebbe essere mutata e le Dat non ne possono tenere in conto, né è rispettata quella del medico volta a non prestarsi ad un omicidio in camice bianco e neppure quella dei minori dato che decidono altri a posto loro».

Nei casi “Englaro, Welby, Nuvoli e migliaia di altri meno noti” citati a ogni spron battuto – da ultimo anche dai Senatori a vita – per promuovere il testamento biologico, in pratica «i giudici non hanno applicato la normativa penale ed hanno pronunciato decisioni contra legem. Se vogliamo una norma per depenalizzare e addirittura legittimare i reati di omicidio, di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio, basta dirlo chiaramente».

Redazione

 


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